DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
Testo in vigore dal: 25-7-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
               Potenziamento delle strutture tecniche
        per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

  1.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   qualora   non   abbiano   gia'   provveduto,   le  regioni
costituiscono  e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo
regionale  ai  sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo
10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le
regioni  competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre
mesi   ai  medesimi  adempimenti.  Decorsi  i  predetti  termini,  il
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui
all'articolo  1,  comma  1,  e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  conferisce  entro  trenta  giorni  l'attribuzione delle
relative  funzioni  in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio
ricadano  bacini  idrografici  definiti  di rilievo interregionale ai
sensi  dell'articolo  15  della  citata legge n. 183 del 1989, previa
intesa  con  le  regioni  confinanti, possono aggregarli ai bacini di
rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorita' di bacino
interregionale    o   regionale.   La   composizione   dei   comitati
istituzionali  delle  autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui
all'articolo  12,  comma  3, della medesima legge n. 183 del 1989, e'
integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile.
  2.  Per  lo  svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e
controllo  in  prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  le  regioni
possono   destinare   unita'   di  personale  tecnico  trasferito  in
attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite
della  disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e
nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita'
di  bacino  possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e
con  procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto
privato  a  tempo  determinato  fino  a  3 anni, per l'attuazione dei
compiti di cui al presente decreto-legge.
  2-bis.  Fatta  salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al
comma  2,  e  con  gli  stessi  criteri, le regioni e le autorita' di
bacino   possono   destinare   ulteriori  quote  delle  risorse  loro
assegnate,  nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo
8,  per  incrementare  le  proprie  strutture  tecniche preposte alle
attivita'  di  individuazione  e  perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis.
  3.  Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a
decorrere  dal  1  gennaio  1999,  secondo  le procedure e nei limiti
indicati  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
provvedere  alla  totale  copertura  dei  posti  vacanti nelle piante
organiche,  diminuiti  del numero di unita' del personale inquadrato,
di  cui  all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253,
secondo  le  procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
  4.  Per  le  attivita'  di  indagine,  monitoraggio e controllo dei
rischi  naturali  e  per  quelle connesse all'attuazione del presente
decreto,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a
rimodulare  la  dotazione  organica  del  Dipartimento  per i servizi
tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile  1993,  n.  106,  e  successive  modificazioni, anche ai sensi
dell'articolo  6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito  dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80,  entro  il  limite  massimo del totale dei posti in organico gia'
complessivamente  previsti.  I  posti vacanti sono coperti secondo le
seguenti modalita':
    a)  inquadramento  a  domanda,  da presentare entro trenta giorni
dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  del  personale  in  servizio in
posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo,  mediante corrispondente
soppressione  dei  posti  in organico presso le amministrazioni o gli
enti  di  provenienza,  nonche'  del  personale  a  contratto a tempo
determinato;
    b)  con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma
16 del medesimo articolo 39.
  4-bis.  Ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di dirigente
tecnico  nei  ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  e'  considerata utile l'anzianita' di
servizio  prestato  nella  carriera  direttiva,  ricongiunto ai sensi
dell'articolo  14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90)). ((7))
  6.  L'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente, entro il
limite delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a
cinquanta  rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma
6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo'
altresi'  avvalersi,  entro  il  predetto  limite  finanziario, di un
contingente  massimo  di  cinquanta  unita' di personale appartenente
alle   amministrazioni   dello   Stato,  agli  enti  pubblici,  anche
economici,   ed   alle   societa'   a   partecipazione   pubblica  in
liquidazione;    tale    personale    e'   posto,   previo   consenso
dell'interessato,  in  posizione di comando, distacco, aspettativa, o
comunque  messo  a  disposizione  dell'Agenzia  entro quindici giorni
dalla  richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
I  relativi  costi  restano ad esclusivo carico delle amministrazioni
pubbliche  di  appartenenza;  sono  interamente  rimborsati  quelli a
carico delle societa' private e degli enti pubblici economici.
  7.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  il  Comitato  dei  Ministri  di  cui  al  comma 1
dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma
per     il     potenziamento     delle     reti    di    monitoraggio
meteoidropluviometrico,  mirato  alla  realizzazione di una copertura
omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla
base  del  censimento  degli  strumenti  e  delle reti esistenti, dal
Servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale,  d'intesa  con  il
Dipartimento  della protezione civile, sentite le autorita' di bacino
di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa
dalle   catastrofi   idrogeologiche  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche.  Il  programma contiene un piano finanziario triennale, nei
limiti   delle   risorse   di   cui  all'articolo  8,  comma  3,  con
l'indicazione  analitica  dei  costi  di  realizzazione e di gestione
delle  reti.  Queste  ultime  assicurano  l'unitarieta', a livello di
bacino   idrografico,  dell'elaborazione  in  tempo  reale  dei  dati
rilevati  dai  sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico
atto  a  garantire  le  funzioni  di  preallarme e allarme ai fini di
protezione civile.
  7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del   presente  decreto,  alla  costituzione  dell'ufficio  geologico
regionale che puo' essere volto a garantire, tramite adeguati profili
tecnico-professionali,  il  soddisfacimento  di esigenze conoscitive,
sperimentali,  di  controllo  ed allertamento, nonche' il servizio di
polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai
sensi  dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  e'  composta  da  quindici  esperti  di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa  e  tecnico-scientifica  scelti  nel settore
pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale,
nominati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare".