DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                   Interventi a favore dei privati
                     per beni immobili e mobili

  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati  distrutti  o  danneggiati  dalla  crisi sismica, da attuarsi
secondo  i  criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2,
e' concesso:
a) per  gli  immobili  distrutti,  un  contributo pari al costo delle
   strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese le
   rifiniture  esterne,  e  delle  parti  comuni dell'intero edificio
   relativi  alla  ricostruzione,  da  realizzare  nell'ambito  dello
   stesso  insediamento  e  nel  limite  delle superfici preesistenti
   aumentabili     esclusivamente     ai     fini    dell'adeguamento
   igienicosanitario;
b) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati, un contributo pari al
   costo  degli  interventi  sulle  strutture, compreso l'adeguamento
   igienicosanitario,    e   per   il   ripristino   degli   elementi
   architettonici  esterni,  comprese  le rifiniture esterne, e delle
   parti comuni dell'intero edificio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  trovano
applicazione  per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori
a  quelle  riportate  nell'allegato  A del presente decreto, salvo il
caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di
cui all'articolo 3.
  2-bis.  Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo
1117  del  codice  civile  e  i  benefici  sono  applicati anche agli
immobili con unico proprietario.
  3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di
recupero  degli  immobili  privati,  con  livelli di danneggiamento e
vulnerabilita'  inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati
dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997,  e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la
riparazione  delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e
comunque  fino  ad  un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita'
immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni
per  gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita'
turisticoricettive,   comprese   quelle   che   offrono   servizi  di
agriturismo,  e  comprende,  per  queste  ultime, anche l'adeguamento
igienico-sanitario.  Il  contributo  e'  concesso nel caso in cui gli
immobili  abbiano  comunque subito danni significativi alle strutture
principali  e  superiori  ad  un  limite  che  sara'  stabilito dalle
regioni,  d'intesa  con il Dipartimento della protezione civile e con
il Ministero dei lavori pubblici.
  4.  I  contributi  di  cui  ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 15, solo ai
soggetti  titolari  del diritto di proprieta' sugli edifici alla data
in  cui  si  e'  verificato  il danno per effetto della crisi sismica
iniziata  il  26  settembre  1997,  ovvero ai soggetti usufruttuari o
titolari  di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici,
che  si  sostituiscano  ai proprietari nella richiesta dei contributi
spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino
tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile
a  soggetti  diversi  dai  parenti o affini fino al quarto grado, dal
locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima
del  completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione
che  hanno  beneficiato  di  tali  contributi, e' dichiarato decaduto
dalle  provvidenze  ed  e'  tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate   degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato.  ((  Non  costituisce  causa  di  decadenza
l'alienazione   dell'immobile,   anche   se  perfezionata  prima  del
completamento  degli  interventi  di  ricostruzione, a fondazioni o a
societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga
destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'. ))
  5.  Ai  proprietari,  o  usufruttuari  qualora  i  proprietari  per
qualsiasi   motivo   non   esercitino   tale  diritto,  delle  unita'
immobiliari  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione
principale  alla  data  in cui si e' verificato il danno, per effetto
della  crisi  sismica  iniziata  il 26 settembre 1997, e' concesso un
contributo  pari  all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli
impianti   interni,   calcolato  sulla  base  dei  parametri  di  cui
all'articolo  2,  comma  3, qualora il reddito complessivo del nucleo
familiare   del   proprietario,   detratto   il   reddito   derivante
dall'immobile  distrutto  o  inagibile risultante dalla dichiarazione
dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali
emanate  in  attuazione  della  delibera  Cipe  del  13  marzo  1995,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122
del  27  maggio  1995,  non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale
contributo  e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi
superiori  a  21  milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i
redditi  superiori  a  30  milioni  e  fino  a 50 milioni. Qualora il
reddito  derivi  esclusivamente  da lavoro dipendente o da pensione e
sia  inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo
e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli
impianti.  Per  gli  enti  religiosi  e morali senza fini di lucro il
contributo  e'  fissato  nella  misura  del  50  per  cento del costo
predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato.
  5-bis.  Nei  casi  disciplinati  dall'articolo 2 dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile  n.  2947  del  24  febbraio  1999,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  50  del  2 marzo 1999, il
contributo  spettante  puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di
alloggi   nel  territorio  dello  stesso  comune.  L'area  di  sedime
dell'edificio  demolito  o  da demolire viene acquisita al patrimonio
indisponibile   del  comune  e  i  diritti  dei  terzi  sull'immobile
originario si trasferiscono sull'immobile acquistato.
  6.  Ai  soggetti  residenti  che hanno subito, in conseguenza della
crisi  sismica,  la  distruzione  o  il  danneggiamento grave di beni
mobili  e  di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data in
cui  si  e'  verificato  il  danno,  per  effetto della crisi sismica
iniziata  il  26  settembre  1997, e' assegnato un contributo a fondo
perduto  fino  al 40 per cento del valore del danno subito, accertato
con  le  modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo
complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
  7.  I  contributi  di  cui  al  presente articolo, nel rispetto dei
parametri  di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base
di  modalita'  e  procedure  definite,  d'intesa,  dalle regioni, nei
limiti  delle  disponibilita'  di cui all'articolo 15 e con priorita'
per  i  soggetti  residenti  in  immobili  totalmente  o parzialmente
inagibili.
  7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie
per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1, con oneri a carico degli
stanziamenti  disposti  dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle
disponibilita' di cui all'articolo 15.
  7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui
al  comma  7-bis  del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3,
previa  diffida  ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta
giorni,  decorso  inutilmente  il  predetto  termine,  la  regione si
sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta.