DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                    Interventi su centri storici
                e su centri e nuclei urbani e rurali

  1.  Entro  novanta  giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei
individuati  ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni,
sentite   le  amministrazioni  pubbliche  interessate,  predispongono
programmi  di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in
maniera integrata:
a)  la  ricostruzione,  o  il  recupero  di edifici pubblici o di uso
pubblico,  con  priorita' per gli edifici scolastici, compresi quelli
di  culto  ed  ecclesiastici,  dell'edilizia  residenziale pubblica e
privata  e  delle  opere  di  urbanizzazione  secondaria, distrutti o
danneggiati  dalla  crisi  sismica, e degli immobili utilizzati dalle
attivita' produttive di cui all'articolo 5;
b)  il  ripristino  e  la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
  2.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.
  3.  Nei  programmi  sono  indicati  i  danni subiti dalle opere, la
sintesi  degli  interventi  proposti, una prima valutazione dei costi
sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  2, le volumetrie,
superfici  e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori
degli interventi. Nei programmi sono altresi' indicate le risorse dei
comuni   derivanti  da  contributi  privati  o  di  enti  pubblici  e
dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.
  4.  Le  regioni  assicurano  l'assistenza  tecnica  ai  comuni, con
precedenza  per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e
alle  province,  valutano  e  approvano,  entro  trenta  giorni dalla
presentazione,   i   programmi   di  recupero  di  cui  al  comma  1,
individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per
l'attuazione  del  programma e determinano i casi in cui il programma
stesso,  prevedendo  il  ricorso  a  strumenti urbanistici attuativi,
anche  in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante
gli  accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati,
o  di  proprieta'  mista  pubblica  e privata, anche non abitativi, i
proprietari  si  costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta
giorni  dall'invito  ad  essi rivolto dal comune. La costituzione del
consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione  dei  proprietari  che
rappresentino   almeno   il   51  per  cento  delle  superfici  utili
complessive  dell'immobile,  determinate ai sensi dell'articolo 6 del
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  in data 5 agosto 1994,
publicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto 1994,
ricomprendendo   anche   le  superfici  ad  uso  non  abitativo.  Per
l'esecuzione  degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
  6.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si
sostituiscono  ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un
termine  non  inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili,  che  non  puo'  avere durata superiore a tre anni e per la
quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui
all'articolo 4. (6)
  6-bis.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  5  ed i comuni, nei casi
previsti  dal  comma  6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui
gli  interventi  di  riparazione  dei  danni  e di ripristino per gli
immobili  privati  di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai
limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.
  7.  Il  termine  di  cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n.
2668  del 28 settembre 1997 e' prorogato fino ((al 31 dicembre 2012))
e  i  benefici  sono  concessi,  per  il periodo necessario, anche ai
nuclei  familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui
la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  1  agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 42, comma 1)
che  "Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte
dei  comuni  indicato  all'articolo  3, comma 6, del decreto-legge 30
gennaio  1998,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo  1998,  n.  61, e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre
anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili
da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo."