DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
                         Norma di copertura

  1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le
regioni  sono  autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per
gli   investimenti,  il  Fondo  di  sviluppo  sociale  del  Consiglio
d'Europa,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ed  altri enti creditizi
nazionali  od  esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito
dalla  normativa  vigente. Il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato  a  concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100
miliardi  annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 2000 fino al 2019.
  2.  All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per
gli  anni  1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno
2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di  spesa  di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio 1991, n. 195, cosi' come
determinata  dalla  tabella  C  della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del  Fondo della protezione
civile.  In  sede  di  prima attuazione le regioni sono autorizzate a
stipulare   mutui  ventennali  nel  limite  del  predetto  contributo
pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche
e   di   lire   52   miliardi   annui   per   l'Umbria.   Sulla  base
dell'accertamento  definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni
con  criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita'
di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli  interventi  di  cui  al presente decreto
concorrono anche:
a) le  risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione
   europea  di  cui  alla  delibera della Conferenza permanente per i
   rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome in data
   20  novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina
   comunitaria,   e   delle   correlative   risorse  provenienti  dal
   cofinanziamento  nazionale,  ivi  incluse  quelle  stanziate con i
   provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le  disponibilita'  finanziarie  non  utilizzate e non connesse ad
   interventi  di  emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di
   cui  al  decreto-legge  27  ottobre  1997, n. 364, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo  di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in
   attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del
   Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
  4.  All'articolo  2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione
finanziaria  degli  interventi per i quali sia necessario il concorso
di  piu'  amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico,  puo'  attuarsi  secondo  le  procedure  e le modalita'
previste  dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20  aprile  1994,  n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367, le parole:
"d'ufficio"  sono  sostituite  dalle seguenti: "previa autorizzazione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica"  e  dopo  la  parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente:
"almeno".
  5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori
disponibilita'   individuate  in  sede  di  intesa  istituzionale  di
programma  di  cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi
dell'articolo  2,  comma  203,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
cosi'  come  modificata  dal  comma  4, mediante apertura di apposite
contabilita'  speciali  intestate  ai  presidenti  delle regioni, che
operano   quali   funzionari  delegati  preposti  all'attuazione  dei
programmi  della  predetta intesa istituzionale di programma. I fondi
che affluiscono alle contabilita' speciali di cui al presente decreto
e  a  quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati
fino  alla  realizzazione  degli  interventi  cui i fondi medesimi si
riferiscono.
  ((5-bis.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  le risorse
giacenti  nelle  contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 3
dell'articolo  17  dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  n.  2668  del  28
settembre  1997  sono  versate  nelle contabilita' speciali di cui al
comma  5  ed  utilizzate  per  il  completamento  degli interventi da
ultimare.
  5-ter.   Alla   cessazione   dello   stato  di  emergenza,  per  la
prosecuzione  e  per  il  completamento  del  programma di interventi
urgenti  di  cui  al capo I del presente decreto, le regioni Marche e
Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  a fronte dei quali il
Diparti-mento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010.))
  6.   Le   disponibilita'   complessivamente   confluite  nei  fondi
comunicontabilita'  speciali sono utilizzate dai presidentifunzionari
delegati  mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti
attuatori.
  6-bis.  Nelle  more  dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche
delle  risorse  di  cui  al  comma  3, lettera a), i presidenti delle
regioni  che  operano  in  qualita'  di  funzionari delegati, possono
anticipare  alle  regioni  stesse  i fondi necessari per l'erogazione
delle  risorse  ai  soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita'
esistenti  nella  contabilita'  speciale  di cui al comma 5. Le somme
anticipate  sono  reintegrate  dalle  regioni  ad avvenuta erogazione
delle   risorse   dell'Unione   europea  e  delle  correlate  risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale.
  7.  La  Cassa  depositi  e  prestiti sui mutui concessi entro il 31
dicembre  1997,  i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni
individuati   anche   limitatamente   ad  alcune  frazioni  ai  sensi
dell'articolo  1,  commi  2  e  3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n.
2694,  del  Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione  civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre  1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre
1997,  n.  2717,  e'  autorizzata a ridurre le quote interessi dovute
sulle  rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  saranno  stabilite
percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo
1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva.
La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non
potra'  comunque  essere  inferiore  al  30  per  cento  delle  quote
interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
  8.  A  decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori
interventi  a  carico  o  con il contributo dello Stato, connessi con
l'attuazione  del  programma  di  cui all'articolo 2, potranno essere
finanziati  mediante  appositi accantonamenti da inserire nella legge
finanziaria.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del presente
decreto.