DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                         Sgravi contributivi 
 
  1. Per la salvaguardia dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a
decorrere dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il  personale
avente  i  requisiti  di  cui  all'articolo  119  del  codice   della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale
di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso  personale  suindicato  sono
esonerati   dal   versamento   dei   contributi   previdenziali    ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a  carico  della
gestione  commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1,  comma  1,
del  decreto-legge  22  gennaio   1990,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato  su
conforme rendicontazione. (4) 
  1-bis. Per le  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax  iscritte  nel
registro internazionale adibite  a  traffici  commerciali  tra  porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica  a
condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle  ritenute  alla  fonte,  sia  stato  imbarcato   esclusivamente
personale italiano o comunitario. (16) 
  2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge
21 ottobre l996, n. 535, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per  l'anno  1997,  a  favore
delle  imprese  armatrici  ai  sensi  ed  alle  condizioni   previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,  n.  287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 
  3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi  alle
aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche  in
base  ad  altre  disposizioni  di   legge.   I   benefici   medesimi,
complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale
fissato su base annua dall'articolo 1 del  decreto-legge  18  ottobre
1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre  1990,  n.  383.  Ai
fini dell'erogazione del presente  beneficio  va  assunto  il  valore
medio di cambio attribuito alla  moneta  italiana  nell'anno  cui  si
riferisce il beneficio medesimo. (13) (17) (19) 
                                                               ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6  del  decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia
dell'occupazione della gente  di  mare  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed  imbarcata  su  navi
iscritte  nel   registro   internazionale,   i   benefici   derivanti
dall'esonero  dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono  sia
gli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  direttamente  a  carico
dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese  versano  per  conto
del lavoratore dipendente". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 74)
che "I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del  50,3  per
cento a decorrere dall'anno 2016." 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9,  comma
2)  che  "L'efficacia  del  presente  decreto,   limitatamente   alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e'  subordinata
alla previa autorizzazione da parte  della  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
431) che "A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 48,7 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
693) che "A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 45,07 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
607) che "A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui  all'articolo
6 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 44,32 per cento".