DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
       Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro 
 
  1. Per le navi iscritte nel Registro di  cui  all'articolo  1,  con
accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro  e  dei
lavoratori  del  settore   comparativamente   piu'   rappresentative,
relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia'  iscritta  nel  Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di  iscrizione  della
nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318  del  codice
della  navigazione,  come  sostituito   dall'articolo   7.   Per   la
composizione  degli  equipaggi  delle  navi  di  cui  all'articolo  1
dovranno essere osservati i seguenti criteri: 
    a) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto provenienti dalle matricole e dai  registri  di  cui
agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1
gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate  per  accordo  con  le
parti sociali, saranno interamente armate  con  equipaggio  avente  i
requisiti di nazionalita' di cui al comma  1  dell'articolo  318  del
codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno  un  allievo
ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina,  in  vigenza
dei benefici  di  cui  al  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; 
    b) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto, provenienti da registri  esteri  e  gia'  locate  a
scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e  29  della  legge  14  giugno
1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi  i
requisiti di nazionalita' di cui al comma  1  dell'articolo  318  del
codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi
il comandante, il primo  ufficiale  di  coperta  e  il  direttore  di
macchina.   I   restanti   tre   componenti   saranno   ufficiali   o
sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo
ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto- legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1995, n. 343. Sulle navi inferiori alle  3.000  tonnellate  di
stazza  lorda  ovvero  alle  4.000   tonnellate   di   stazza   lorda
convenzionale come  definite  sulla  base  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro, il numero di  membri  dell'equipaggio  aventi  i
requisiti di cui al  comma  1  dell'articolo  318  del  codice  della
navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante; 
    c) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto acquistate  all'estero  o  comunque  provenienti  da
registri esteri, nonche' le  navi  di  nuova  costruzione  consegnate
all'armatore in data successiva a quella di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  saranno  armate  con  i
criteri di cui alla  lettera  b).  Ulteriori  membri  dell'equipaggio
aventi i requisiti di nazionalita' di cui al  comma  1  dell'articolo
318 del codice della navigazione potranno essere determinati  fra  le
parti sociali mediante gli  accordi  sindacali  di  cui  al  presente
comma; 
    d) le navi di cui alle lettere b) e c)  potranno  inoltre  essere
armate per la quota di lavoratori comuni,  in  via  prioritaria,  con
personale italiano assunto con contratto di formazione  e  lavoro  ai
sensi del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e,  in  mancanza
di questo, con personale non avente i requisiti di  cui  al  comma  1
dell'articolo 318 del codice della navigazione. 
  1-bis. In deroga al comma 1  dell'articolo  318  del  codice  della
navigazione, nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo,  la  composizione  degli  equipaggi  delle  navi   di   cui
all'articolo 1 puo' essere altresi'  determinata  in  conformita'  ad
accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni  sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori  del  settore  comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale. 
  ((1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non  possono  riguardare
le  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax   iscritte   nel   registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti  appartenenti
al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche  per  viaggi
effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente  da  o
diretto verso un altro Stato.)) ((16)) 
  2. Nella tabella di armamento della nave e' posta  annotazione  dei
componenti  dell'equipaggio  per  i  quali,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 318 del codice  della  navigazione,  nonche'  ai  sensi
degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non e'
richiesta  la  nazionalita'  italiana  o   comunitaria.   L'autorita'
marittima, qualora  non  ricorrano  motivi  particolari  o  di  forza
maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto
non in conformita'  alla  annotazione  stessa.  Per  i  marittimi  di
nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria,  imbarcati  in
conformita' a quanto previsto nella tabella di armamento della  nave,
non sono richiesti visto di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. 
  2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in  acque
territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e  rifornimento
a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per
contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota  di
marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al  comma  1  dell'articolo
318 del codice della navigazione,  determinato  da  appositi  accordi
stipulati  tra  le   organizzazioni   imprenditoriali   e   sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  3.  I  componenti  l'equipaggio  devono  essere  in  possesso   dei
certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato
contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli  standards
di  addestramento,  abilitazione  e  tenuta  della  guardia   per   i
marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con  legge
21 novembre 1985, n. 739, o da tali  amministrazioni  riconosciuti  o
autorizzati. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9,  comma
2)  che  "L'efficacia  del  presente  decreto,   limitatamente   alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e'  subordinata
alla previa autorizzazione da parte  della  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".