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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal:  31-12-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Interventi vari
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.
1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.
((4))
1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie".
2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: "I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati".
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30.
6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999".