DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
vigente al 30/05/2023
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
(Disposizioni  comuni  per  la  determinazione   del   valore   della
                          produzione netta) 
 
  1. Nella determinazione della base imponibile: 
    a) sono ammessi in deduzione: 
      1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti  a
tempo indeterminato, i contributi per le  assicurazioni  obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro; ((71)) 
      1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi; (51) 
      2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022,  N.  73  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122; ((71)) 
      3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145; 
      4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022,  N.  73  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122; ((71)) 
      5) ((per i soggetti che determinano il valore della  produzione
ai sensi  degli  articoli  da  5  a  9,  in  relazione  al  personale
dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i  soggetti
che determinano il valore della produzione ai  sensi  degli  articoli
10, comma 1, e 10-bis, comma 1,)) le spese relative agli apprendisti,
ai disabili e le spese per il  personale  assunto  con  contratti  di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere da a) a e),  i  costi  sostenuti  per  il  personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il  predetto
personale  sostenuti  da  consorzi  tra  imprese  costituiti  per  la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione
che l'attestazione di effettivita' degli stessi  sia  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti,  dei  dottori  commercialisti,   dei   ragionieri   e   periti
commerciali  o  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme  previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di
assistenza fiscale; ((71)) 
    b) non sono ammessi in deduzione: 
      1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) 
      2) i compensi per attivita' commerciali e  per  prestazioni  di
lavoro autonomo  non  esercitate  abitualmente,  nonche'  i  compensi
attribuiti per obblighi di  fare,  non  fare  o  permettere,  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere i) e  l),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (35) 
      3) i costi  per  prestazioni  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),  e  3,  del
predetto testo unico delle imposte sui redditi; 
      4) i compensi per prestazioni di  lavoro  assimilato  a  quello
dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
      5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di  cui
alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi; 
      6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (33) 
  1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri  2),  3)  e
4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), e per le societa' agricole di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura  del  50
per cento degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore
agricolo dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di
imposta purche' abbia lavorato almeno 150  giornate  e  il  contratto
abbia almeno una durata triennale. (45) 
  1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono
ammesse  in   deduzione   le   indennita'   di   trasferta   previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il  reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) 
  4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), sono ammessi in deduzione,  fino  a  concorrenza,  i  seguenti
importi: 
    a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 
    b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.839,91; 
    c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non
euro 180.919,91; 
    d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non
euro 180.999,91; 
    d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  b)
e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del
presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di  euro
3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250. (42) (52) 
  4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da  a)
ad e), con componenti positivi che  concorrono  alla  formazione  del
valore della produzione non superiori nel periodo  d'imposta  a  euro
400.000, spetta una deduzione  dalla  base  imponibile  pari  a  euro
1.850, su base annua,  per  ogni  lavoratore  dipendente  diverso  da
quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta  fino  a
un massimo di cinque. Ai fini del computo del  numero  di  lavoratori
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al  presente  comma
non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili  e  del  personale
assunto con contratti di formazione lavoro.(35) ((71)) 
  4-bis.2. In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata  inferiore  o
superiore  a  dodici  mesi  e  in  caso  di   inizio   e   cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni  e  della
base imponibile di cui al comma 4-bis e dei  componenti  positivi  di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le  deduzioni
di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di  lavoro  nel  corso  del  periodo
d'imposta nel caso di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato  e
parziale, nei diversi tipi e modalita'  di  cui  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  25  febbraio  2000,   n.   61,   e   successive
modificazioni, ivi compreso  il  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;  per
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  le  medesime
deduzioni  spettano  solo  in  relazione  ai   dipendenti   impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali  e,  in  caso  di  dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo  e'  ridotto
in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. 
  4-ter. I soggetti di cui all'articolo  4,  comma  2,  applicano  le
deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della  produzione
netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. (12) 
  4-quater. NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122. ((71)) 
  4-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  4-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse
dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere  il  limite  massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a  carico  del
datore di lavoro. ((71)) 
  4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione
netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso  in  deduzione  il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto  a  tempo
indeterminato. La deduzione di  cui  al  primo  periodo  e'  altresi'
ammessa, nei limiti del  70  per  cento  del  costo  complessivamente
sostenuto,  per  ogni  lavoratore  stagionale  impiegato  per  almeno
centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo
contratto  stipulato  con  lo  stesso  datore  di  lavoro   nell'arco
temporale di due anni  a  partire  dalla  cessazione  del  precedente
contratto. ((71)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art.  1,  comma
3) che le modifiche di cui alle lettere 0a)  e  a)  "si  applicano  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  per  il  quale  il   termine   di
presentazione  della  dichiarazione,  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2  aprile  1999,  scade  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di
quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base  a
norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo  d'imposta  in
corso a tale data." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 2)
che le disposizioni di cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
348) che " Le disposizioni del comma 347 si applicano a  partire  dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004,  ad
eccezione di quelle della lettera d), che si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247,  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come  modificate  dal  presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
485) che "Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del
presente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita
l'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle
stesse regioni e province autonome". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 5, comma 14)  che  "La
disposizione del comma 13 si  applica,  previa  autorizzazione  della
Commissione europea richiesta a cura del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della  medesima
disposizione  non  si  tiene  conto  ai  fini  della   determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 20)
che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2014. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che  "La  disposizione
di cui all'ultimo  periodo  dell'articolo  11,  comma  4-octies,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20
del  presente  articolo,  si  applica  previa  autorizzazione   della
Commissione europea richiesta a cura del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
124) che la modifica di cui alla  lettera  d-bis),  comma  4-bis  del
presente articolo, si  applica  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 989) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2015". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  ferma  restando,  per  detto   periodo,   la
possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP
2022 senza considerare le modifiche introdotte".