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DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal:  27-3-1997

Art. 15

Snellimento delle procedure in materia di informazioni
e comunicazioni antimafia
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).
2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".
2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.".