DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal: 17-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
              Rimborso delle spese di patrocinio legale 
 
  1. Le spese legali relative a giudizi per  responsabilita'  civile,
penale e amministrativa, promossi  nei  confronti  di  dipendenti  di
amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi  con
l'espletamento  del  servizio  o  con  l'assolvimento   di   obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda  la
loro  responsabilita',  sono  rimborsate  dalle  amministrazioni   di
appartenenza nei limiti riconosciuti  congrui  dall'Avvocatura  dello
Stato. Le amministrazioni  interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello
Stato,  possono  concedere  anticipazioni  del  rimborso,  salva   la
ripetizione  nel  caso  di  sentenza  definitiva   che   accerti   la
responsabilita'. (16) (20) ((24)) 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997  e  in  lire  3  miliardi
annui a decorrere  dal  1998,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,  all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha  disposto  (con  l'art.  10-bis,
comma 10)  che  le  disposizioni  dell'"articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che  il
giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito,  e  con  la
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con  le  modalita'  di
cui all'articolo 91  del  codice  di  procedura  civile,  liquida  l'
ammontare  degli  onorari  e  diritti  spettanti  alla   difesa   del
prosciolto, fermo restando il parere  di  congruita'  dell'Avvocatura
dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate
all'amministrazione di appartenenza". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 17, comma
30-quinquies  del  D.L.  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla L. 3 agosto  2009,  n.  102,  ha  disposto  (con
l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma
1,  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  si  interpretano
nel senso che il giudice contabile, in caso  di  proscioglimento  nel
merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi  e  con
le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di  procedura  civile,
non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida
l' ammontare degli  onorari  e  diritti  spettanti  alla  difesa  del
prosciolto, fermo restando il parere  di  congruita'  dell'Avvocatura
dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate
all'amministrazione di appartenenza". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  18  novembre  -  9  dicembre
2020, n. 267 (in G.U. 1ª  s.s.  16/12/2020,  n.  51),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   18,   comma   1,   del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23  maggio
1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il  Ministero  della
giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice  di  pace
nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa".