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DECRETO-LEGGE 20 marzo 1997, n. 60

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

note: Entrata in vigore del decreto: 20/3/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 1997, n. 128 (in G.U. 19/05/1997, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1997)
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Testo in vigore dal:  24-6-1997
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Art. 4

((
1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del M inistero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.
))
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
((Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.))
3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.
4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le disposizioni ivi richiamate.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate.