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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Trasferimento dei fondi agli enti locali
1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi".
3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti
((e a partire dal 1 novembre per la terza rata))
.
4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997.
5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9.
6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995.
Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi".
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
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8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L.
500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.
9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.
9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".
10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali, le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno".