DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 15-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
     Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di
            beni e diritti dello Stato e di funzionamento
                  dell'amministrazione finanziaria.
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
  2.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  affidare  le  attivita' di
recupero,   deposito,   redazione   dell'inventario,   alienazione  e
rottamazione  di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di
provvedimento  definitivo  di  confisca  amministrativa ad uno o piu'
concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  in  materia  di  appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il
Ministero  delle  finanze  e  il  concessionario sono disciplinati da
apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
  3.  Il  comma  114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  recante  misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e'
sostituito dal seguente:
    "114.   I  beni  immobili  ed  i  diritti  reali  sugli  immobili
appartenenti  allo  Stato,  situati  nei  territori  delle  regioni a
statuto  speciale,  nonche'  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali
nei  limiti  e  secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti
beni  non  possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne'
alienati o permutati".
  3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  hanno  efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
  4.  Gli  articoli  175  e  176  della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti  l'imposizione  di  un  diritto  demaniale  sugli incassi
derivanti  da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere
di  pubblico  dominio,  sono  abrogati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28
FEBBRAIO 1997, N. 30.
  5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e
non  ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n.
644  del  1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con
decreto del Ministro delle finanze.
  6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza  fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge
30  dicembre  1991,  n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero
delle   finanze,  relativo  alla  assistenza  prestata  nel  1996  ai
lavoratori   dipendenti   e   pensionati,   trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del  predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
  6-bis.  All'articolo  3  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
     "a)    i    corsi    di    riqualificazione,   aggiornamento   e
specializzazione  sono  organizzati  su  base regionale dal Ministero
delle finanze";
     b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
     "d)  i  corsi  hanno  contenuto  teorico-pratico e vertono sulle
materie  attinenti  ai  profili  professionali cui sono indirizzati i
corsi stessi";
    c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
     "f)  le  commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro
delle finanze";
     d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
     "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui
alla  lettera  b)  del  comma  206 sono utilizzati in via provvisoria
presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo
cui  era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento
economico.   La  rinuncia  all'immissione  in  servizio  comporta  la
decadenza  dal  diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a)
del  comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli
idonei  della  medesima  graduatoria  e, nel caso in cui il numero di
coloro  che  abbiano  superato  la  prova  selettiva sia inferiore al
numero  dei  posti  disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi
regionali,  secondo  l'ordine  di  una  graduatoria  unica  nazionale
compilata  dal  Ministero  delle  finanze.  Il  superamento dei corsi
costituisce  condizione  per  la  nomina  in ruolo, che ha decorrenza
giuridica   dalla   data  del  provvedimento  di  approvazione  della
graduatoria  della  prova selettiva ed economica dalla data in cui ha
avuto  luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di
nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il
profilo  professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede
di  provenienza,  salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in
presenza di disponibilita' di organico.";
    e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
     "208-bis.  Agli  oneri  relativi ai commi 206 e 207, valutati in
lire  180  miliardi,  si  provvede utilizzando le risorse finanziarie
disponibili  a  titolo  di  avanzo  di  amministrazione  del fondo di
previdenza  per  il  personale del Ministero delle finanze, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro delle finanze, e'
autorizzato  a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso
la  Cassa  depositi  e  prestiti le somme destinate a far fronte agli
oneri  anzidetti  e  a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in
termini  di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
Ministero delle finanze".