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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Disposizioni correttive ed integrative
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: "antirosolia, antiparotite" è aggiunta la seguente: ", antipertosse".
2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio".
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato.
5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
5-ter. All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo".
6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: "dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale".
6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;".
7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".
8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".
8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".
8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso.
8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.
10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,".
10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Statò".
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
"47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".
12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBARIO 1997, N. 30.
13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633," sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".
13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale".
13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c-bis)" è sostituita dalla seguente: "b-bis".
13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.