stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
Testo in vigore dal:  24-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Informatizzazione dei servizi
marittimi
1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti
((delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni))
.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente
((per i soli aspetti ambientali))
, con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.