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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
Testo in vigore dal:  15-9-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
((6))
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
((6))
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
((6))
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.
((6))
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
((6))
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
((6))
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((6))
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".
13. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172.

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AGGIORNAMENTO (6)

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 2) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647".
- Il regolamento di cui all'art. 2, comma 3 della L. 8 luglio 2003, n. 172 è stato emanato con Decreto 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato in G.U. 05/07/2005, n. 154.