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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal:  17-7-2011
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Art. 9-quinquies

(Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo).
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cua dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contrato registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
((24))


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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 7) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al presente articolo.