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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (in G.U. 20/11/1996, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1996)
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Testo in vigore dal:  21-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".