stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Redditi di capitale
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (10)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (10)
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.(10)
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.(10)
5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia poseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale soiale dell'impresa erogante.
6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento".
6-bis. Al terzo comma dell'artioclo 26 del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifciazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguentei: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma".
7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.
7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento.
8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27))
.
10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera a).
12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1 luglio 1996 e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996; le disposizioni del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato".
13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996.


------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 2, comma 25, lettera b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha conseguentemente disposto (con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".