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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 318

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1996, n. 402 (in G.U. 03/08/1996, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999
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Art. 2

Disposizioni previdenziali per i giornalisti
1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione non può essere superiore a cinque anni.
Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. (3)
3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981. (2)
4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.
Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteiori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria.
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 9, comma 23) che "La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 59, comma 29) che "La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 73, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto- legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999."