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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12/01/1996, n.9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1996)
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Testo in vigore dal:  27-11-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLBICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto terzi
1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.
4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.