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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 444

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 (in G.U. 27/12/1995, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  26-1-1997
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Art. 3

Trasferimenti erariali agli enti locali
1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:
a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;
b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;
c) modifiche derivanti da eventuali errori.
4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.
5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.
6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
12. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: "è fissato in sette anni ed" sono soppresse.
13. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente:
"Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.".
14. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:
" b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
15. Dopo la lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'articolo 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.".
16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.
17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:
a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;
b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;
c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.
18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera a), è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.
18-bis.
(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996, N. 599, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5 ))
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