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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  28-12-1995
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Art. 3

Interventi sulla finanza locale
1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e
consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni,
((...))
è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.
2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.
Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.
3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi.
La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.
4.
((Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.))
A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione.
L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le le lettere da