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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  24-6-1995

Art. 3

Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi
a favore di piccole e medie imprese
1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".
2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.