stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 (in G.U. 27/02/1996, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  1-4-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994
1. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994".
3. Il comma 7-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:
"7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
4. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:
"Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.".
5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4. I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
5-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.
2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.
2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni".
5-quater. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996".
5-quinquies. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996.
5-sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994; n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "anni 1994 e 1995" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995 e 1996".
5-octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1997. (5)
((6))
5-novies. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto -legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divietiimposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.
-----------------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 55, comma 17) che il termine di cui al comma 5-octies, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1998.
---------------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che il termine di cui al comma 5-octies, del presente articolo, viene prorogato al 31 dicembre 1998.