DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12/01/1996, n.9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1996)
Testo in vigore dal: 27-11-1995
                               Art. 4.
                      Pensionamento anticipato
                  del personale autoferrotranviario
  1.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  riorganizzazione  e
risanamento  del  settore  del   pubblico   trasporto,   le   aziende
appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997,
d'intesa  con  le organizzazioni sindacali territoriali di categoria,
programmi di pensionamento anticipato di anzianita' e  di  vecchiaia,
tenendo  conto  delle  domande  a  tal  fine  presentate  dal proprio
personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della
anzianita' contributiva  maturata  a  tale  data  nel  Fondo  per  la
previdenza  del  personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto,
ovvero dell'eta'  anagrafica  con  una  maggiorazione,  ai  fini  del
conseguimento  del  diritto  alle predette prestazioni, in misura non
superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potra', in ogni  caso,
essere  superiore  al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito  di  eta'
pensionabile  previsto  dalle  norme del Fondo e in vigore al momento
della presentazione della domanda.
  2. Le domande  di  pensionamento  anticipato  sono  irrevocabili  e
devono  essere  state  presentate  alle  aziende  di appartenenza dai
lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma  1,
entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei
requisiti  di  cui  al  comma  1,  le  graduatorie  per  l'accesso al
pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della  quota
delle  disponibilita'  di cui al comma 7, che e' assegnata a ciascuna
azienda, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  in  funzione  del  rapporto tra la consistenza numerica del
personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti
al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti
e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per  il  triennio  le
aziende  possono  effettuare  assunzioni  per le posizioni lavorative
rese libere dal  programma  di  prepensionamento  esclusivamente  per
specifiche  esigenze  organizzative  di  servizio  e  di esercizio, a
seguito di presentazione di apposita  e  idonea  documentazione  agli
organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.
  3.  In  caso  di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite
accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali  territoriali  di
categoria  entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel
periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto  1995  programmi
di  prepensionamento,  anche  con  riferimento  a  distinti gruppi di
lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario  ai  fini  del
completamento  del programma di gestione delle eccedenze strutturali,
i programmi di prepensionamento possono riguardare  anche  lavoratori
che  raggiungano  i  requisiti di anzianita' contributiva computando,
oltre all'anzianita' di cui al comma 1, quella maturata presso  altre
forme  previdenziali.  Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui
al comma 2 deve essere presentata entro il 15  settembre  1995  e  la
predetta anzianita' rileva ai soli fini della maturazione del diritto
al  pensionamento  anticipato  a  carico  del Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.  I  programmi  di
prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi
decreti  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con  i  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
nei  quali   e'   disposta,   per   ciascuna   azienda   interessata,
l'utilizzazione  anticipata della quota di risorse di cui al comma 2.
Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno  procedere
ad  assunzioni  per le posizioni lavorative rese libere dai programmi
di prepensionamento.
  4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il
predetto decreto, al fine di assicurare  per  il  triennio  1995-1997
l'eliminazione  degli  esuberi  strutturali sara' disposta, in favore
delle aziende di  cui  al  comma  3,  l'utilizzazione  delle  risorse
eventualmente  non  impegnate  in  relazione  al  numero dei soggetti
selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di
insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di
cui  ai  commi  1   e   2   saranno   rimodulati   con   criteri   di
proporzionalita', previa verifica con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti
anticipati  realizzati  con   riferimento   alle   predette   risorse
aggiuntive  il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di
cui al comma 3 e' elevato al 25 per cento.
  5. Agli enti proprietari e' fatto carico,  per  ciascun  dipendente
che  abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari
al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti  dall'anticipazione
della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.
  6.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati
le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in  essere  nel  periodo
intercorrente  tra  il  31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa  di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per
l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio  lo
saranno  in  quello  successivo.  Gli  oneri  a  carico  dei  bilanci
aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non
concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e  costi  di
cui  agli  articoli  1  e  2  del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.