DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507 (in G.U. 30/11/1995, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2006)
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
   Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di
  rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  nell'articolo  10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le
parole  "prosciutto  cotto",  sono  aggiunte  le  seguenti: "(v.d. ex
16.02)";
   b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16-bis  (Modifiche  in materia di autoconsumo e di rettifica
della   detrazione  IVA).  -  1.  Al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal
seguente:
    '4)  le  cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione  o  il  cui  commercio  non rientra nell'attivita' propria
dell'impresa  se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';
    b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo:
'Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo  sempreche'
l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e servizi relativi alla
loro  esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate  per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero
a   titolo   gratuito  per  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,   ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle  mense
aziendali  e  delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente ((, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte   a   beneficio   delle  attivita'  istituzionali  di  enti  e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali,   sportive,  religiose  e  di  assistenza  e  solidarieta'
sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni  di  pubblico  interesse  richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici)).';
    c)  nell'articolo  6,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine, il
seguente  periodo:  'Quelle  indicate  nell'articolo  3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo
a quello in cui sono rese.';
    ((d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
    'c)  per  le  cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma  dell'articolo  2, per le cessioni di beni e per le prestazioni
di  servizi  effettuate  per estinguere precedenti obbligazioni e per
quelle  di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore
normale  dei  beni  e  delle  prestazioni; per le assegnazioni di cui
all'articolo  3,  terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute
dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi'));
    e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4)
e  5)  del  secondo  comma  dell'articolo  2  e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
    f)  nell'articolo  19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni
ammortizzabili'   sono   inserite   le   seguenti:  'o  comunque  gli
immobili'.";
   ((b-bis)  all'articolo  17, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in
fine,  le  parole:  "ad  eccezione  dei  consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere"));
   c)  all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo
dei  commi  2  e  3  per  i  casi ivi previsti" sono sostituite dalle
seguenti:  "di  cui  all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due
periodi del comma 3 per i casi ivi previsti";
   d)  nell'articolo  35,  comma 1, al primo e al secondo periodo, le
parole  "31  maggio  1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "((20
dicembre  1995))";  al  terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi";
   ((d-bis)  all'articolo  35,  comma  2,  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente  periodo:  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si
applicano  anche  alle  irregolarita'  commesse  prima  della data di
entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415"));
   e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    ((1)   al   comma  5,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "prodotti
editoriali"   sono  aggiunte  le  seguenti:  "di  antiquariato";  nel
medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   "b-bis  al  25  per cento del prezzo di vendita per le cessioni di
prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
   b-ter  al  50  per  cento del prezzo di vendita per le cessioni di
francobolli  da  collezione e di collezioni di francobolli nonche' di
parti,  pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di
mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche"));
    2)  al  comma  6,  le  parole  "Il  margine  di cui al comma 1 e'
determinato  globalmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Salva
l'opzione  per  la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da
comunicare  con  le  modalita'  indicate  al  comma  8, il margine e'
determinato  globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)"
sono  sostituite  dalle seguenti: (("lettere b), b-bis) e b-ter)"; la
parola:  "francobolli"  e  le  parole: "di parti, pezzi di ricambio o
componenti  derivanti  dalla  demolizione  di mezzi di trasporto o di
apparecchiature  elettromeccaniche,"  sono soppresse;)) le parole "di
libri"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di prodotti editoriali di
antiquariato";   sono   aggiunte,   in   fine,  le  seguenti  parole:
"nell'ipotesi di applicazione del margine globale";
    3)  al  comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Negli scambi intracomunitari tra
soggetti  passivi  di  imposta  che applicano il regime del margine";
nello  stesso  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  "mezzi di
trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque";
   f)  all'articolo  40,  comma  1,  primo periodo, sono soppresse le
parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello
stesso  comma,  ultimo  periodo,  le  parole  "entro  tre  mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";
   g)  all'articolo  46, comma 1, capoverso 3-bis) , le parole "entro
il"  sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi
al".
  2.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente:
   "15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti con veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".
  3.   Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nel  numero  9),  dopo  le parole "ex 10.07" sono aggiunte le
seguenti: ", ex 21.07.02";
    b) il numero 31) e' sostituito dal seguente:
    "31)  poltrone  e  veicoli simili per invalidi anche con motore o
altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i
servoscala  e  altri  mezzi  simili  atti  al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie
((nonche'  le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei
titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati
sul  veicolo));  veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici,
se  con  motore  a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore
diesel,  adattati  ad  invalidi,  titolari di patente F per ridotte o
impedite capacita' motorie;";
    ((b-bis) nel numero 36), la parola: "pubbliche", ovunque ricorra,
e'  sostituita dalle seguenti: "con esclusione di quelle trasmesse in
forma codificata"));
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507));
  ((3-bis)  Alla  tabella  A,  parte  terza,  allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e succesive
modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito il seguente:
"123-ter   canoni   di  abbonamento  alle  radiodiffusioni  circolari
trasmesse in forma codificata")).
  4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi
2   e  3  si  applicano  dal  24  marzo  1995  ((ad  eccezione  delle
disposizioni  di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal
1  gennaio  1996.  Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
dal 1 gennaio 1996)).
  5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)).