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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-quinquies

(( (Conversione dei mutui). ))


((
1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.