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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-quater

(Termine per la presentazione delle domande).

Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.
((2))
((1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, ha disposto (con l'art. 12, comma 5-quinquies) che il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 del presente articolo, è prorogato al 30 aprile 1996.