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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  20-7-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze).

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.
2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.
2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.
((Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2- quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata))
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2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.
2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni.