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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-ter

(( (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). ))
(( 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";
2) il comma 4-bis è abrogato;
3) al comma 7, le parole: "può essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento è fissata";
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";
b) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le garanzie"; e le parole: "ai commi 6 e 7 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3";
c) all'articolo 3:
1) al comma 7-bis, le parole: "di cui ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";
2) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";
d) all'articolo 3-bis, al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni";
e) dopo l'articolo 3-ter, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-quater. - 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito.
2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.
Art. 3-quinquies. - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3- bis, relativamente ai danni subiti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.
Art. 3-sexies. - 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.
Art. 3-septies. - 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale.
3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4";
f) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati";
g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";
h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9".
2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutano in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.))