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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

(( (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni). ))

((
1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) nel comma 16-quater, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato";
2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
"16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli aventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";
b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione