DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis.
((   (Interventi   di   modifica   delle  disposizioni  previste  dal
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e successive
                         modificazioni). ))

  ((1.  Al  decreto-legge  24  novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
      1)  nel  comma  16-quater,  dopo  le  parole:  "del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite
le  seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e
le  parole:  "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o
agli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla
Polizia di Stato";
      2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
      "16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3,
lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in
base  a  leggi  dello  Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni
alle  imprese  danneggiate  in conseguenza degli aventi alluvionali e
delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre
1994,  aventi  sede  nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  non  concorrono alla formazione del reddito di impresa del
soggetto percipiente.
      16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per
effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverra' senza
corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";
    b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
in  ulteriori  sei  rate quadrimestrali con interessi al tasso legale
calcolati dall'inizio della rateizzazione)).