DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
Testo in vigore dal: 13-10-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                       Interventi concernenti
               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1.  Allo  scopo  di  provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti   sui   vari   capitoli   di  spesa,  viene  stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno. ((PERIODO
ABROGATO  DAL  D.P.R.  2  AGOSTO  2002,  N.  215)).  Per  l'esercizio
finanziario  1993  l'ammontare  del fondo di cui al presente comma e'
fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a  stabilire,  con  decreto  da  emanare  di concerto con il Ministro
dell'interno  e  sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
  2.   Fatto   salvo   quanto   previsto  per  i  servizi  antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n.  384,  fino  all'emanazione  del regolamento di cui al primo comma
dell'articolo  2  della  legge  8  agosto  1985, n. 425, i versamenti
eseguiti  o  da  eseguirsi  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 26
luglio  1965,  n.  966,  e successive modificazioni, relative ai soli
servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
citata  legge  26  luglio  1965,  n. 966, e successive modificazioni,
assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli.
  3.  Nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di  spettacolo  e  intrattenimento  individuati dallo stesso Ministro
dell'interno.  Entro  lo  stesso  termine  il  Ministro  dell'interno
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad  emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza da
realizzarsi  all'interno  delle attivita' di spettacolo e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4.   Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo  al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di
detto  regolamento  a  norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima
legge,  e'  consentita  la  prosecuzione  dell'attivita' a coloro che
hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'articolo  22  della  legge  31  maggio  1990, n. 128, fino al 30
giugno  1994,  nonche'  a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della
legge  20  maggio  1991,  n. 158, hanno presentato l'istanza completa
delle prescritte certificazioni e documentazioni.
  5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
4,  i  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame  delle  istanze  presentate  ai  sensi dell'articolo 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158.
  5-bis.  Fino  alla  emanazione  delle  norme di cui al comma 3 sono
prorogati   i   termini   previsti   per  legge  o  per  disposizione
amministrativa  per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.