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DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 287

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343 (in G.U. 19/08/1995, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal:  18-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di agevolare la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, nonché di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Provvedimenti a favore
del settore portuale e dell'armamento
1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:
a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;
b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;
c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione.
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996; (2) (3)
((4))
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996. (2) (3)
((4))
4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.
4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 1999, n. 522 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 16 marzo 2001, n. 88 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.