DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 250

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349 (in G.U. 23/08/1995, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                   Disposizioni in materia di IVA

    1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come
  modificato  dall'articolo  15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio
1993,  n.  155,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2 l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "  3-bis.  In  alternativa  alle  disposizioni  di  cui al comma 2,
l'obbligo  relativo  all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante
il  versamento  di  un importo determinato tenendo conto dell'imposta
relativa  alle  operazioni  annotate  o  che  avrebbero dovuto essere
annotate  nei  registri  di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo
dal  1  al  20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al 20 dicembre se
obbligati   all'adempimento   sono  contribuenti  che  effettuano  le
liquidazioni  con  cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma  non  ancora  annotate  non essendo decorsi i termini di emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo'  tenersi  conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e
alle  importazioni  annotati  nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al   20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  per  i
contribuenti  trimestrali,  e,  per  le  operazioni intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma  del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno
1994  puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari
a  due  terzi  ovvero  a  otto  noni,  se  trattasi  di  contribuenti
trimestrali,   dell'ammontare  dell'imposta  relativa  agli  acquisti
intracomunitari  annotati  nel  registro  di  cui all'articolo 25 del
citato  decreto  n.  633  del  1972  nell'ultimo  periodo  del  1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno   1994,   ai   sensi   del  comma  3  dell'articolo  15  del
decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 243. I contribuenti che affidano a
terzi  la  tenuta  della  contabilita',  avvalendosi,  ai  fini delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato  decreto  n.  633  del  1972,  possono determinare l'ammontare
dell'acconto  nella  misura  di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare  deve  essere  eseguito anche per i titolari di conto fiscale
entro  il  termine  del  27  dicembre,  stabilito  dal comma 2 per il
versamento,  con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27,
primo  comma,  del  citato  decreto  n. 633 del 1972, e tenendo conto
dell'eccedenza   detraibile  di  cui  al  terzo  comma  dello  stesso
articolo.";
    c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
  "  5-ter.  Gli  intestatari  di  conto fiscale devono effettuare il
versamento  esclusivamente  presso  gli  sportelli  dei concessionari
della   riscossione  o  presso  le  aziende  di  credito  con  delega
irrevocabile  di  versamento al concessionario. Le aziende di credito
devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non
oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte
del  concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il
versamento  esclusivamente  presso  le  aziende  di credito, le quali
riversano  le  somme ricevute direttamente alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
   5-quater.  Sono  considerati  validi  i  versamenti effettuati nel
corso  del  1994  dal  soggetto  titolare  di  conto fiscale mediante
distinte  di  versamento diverse da quelle appositamente previste dal
decreto  del  Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1994.  Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante
l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
   5-quinquies.  Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
  '  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  8  e 9 si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili  ai  soli  versamenti  relativi a contributi deliberati e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'".
  2.  Per  l'anno  1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5,
del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, si
considera  regolarmente  eseguito  se effettuato entro il 27 dicembre
1994.
  2-bis. Per gli errori compiuti fino al (( 30 giugno 1996 )) in sede
di  effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo
46  e  dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  nonche'  dagli  articoli 27 e 28 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, dai quali non derivino
variazioni  nelle  risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede
di  liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5
dell'articolo  19-bis  del  decreto-legge  23  febbraio  1995, n. 41,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
le modalita' previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di
apposita istanza da presentare entro il (( 15 dicembre 1996 )).
  3.  All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, il secondo e il terzo periodo
sono  sostituiti  dai seguenti: "La stessa autorizzazione puo' essere
concessa  agli  esercenti impianti di distribuzione di carburante per
uso  di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti  all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni
ed  i  versamenti  trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di
distribuzione   di   carburante  per  uso  di  autotrazione  e  dagli
autotrasportatori  iscritti  nell'albo sopra indicato, nonche' per le
liquidazioni  ed  i  versamenti  trimestrali disposti con decreti del
Ministro  delle  finanze,  emanati  a  norma  dell'articolo 73, primo
comma,  lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga
a  quanto  disposto  dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1
aprile  1995,  le  fatture  emesse  in ciascun trimestre solare dagli
autotrasportatori  indicati  nel  periodo  precedente, possono essere
annotate  entro  il  trimestre  successivo a quello di emissione, con
riferimento alla data di annotazione.".
  4.  Le  fatture  emesse  dagli  autotrasportatori di cose per conto
terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel
periodo  dal  29  dicembre  1994  al  26  febbraio  1995,  relative a
prestazioni  di  trasporto,  devono  essere  computate,  se  non gia'
considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di
marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere
computate  in  detrazione dai committenti nella prima liquidazione da
eseguire  successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5.  Agli  effetti  dell'articolo  30,  terzo comma, lettera a), del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
rimborso  si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata
sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo
di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili,
e'  inferiore  a  quella  mediamente applicata sugli acquisti e sulle
importazioni  registrati  o  soggetti  a  registrazione per lo stesso
periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle
spese generali.
  6.   Con   effetto   dalle   operazioni  registrate  o  soggette  a
registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30,
terzo  comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su
tutti  gli  acquisti  e  su  tutte  le  importazioni,  supera  quella
mediamente  applicata  su  tutte le operazioni effettuate, maggiorata
del  10  per  cento;  nel  calcolo non si tiene conto degli acquisti,
delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
  7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma
3,  valutate  in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a
decorrere   dall'anno   1996,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a  lire  155,7  miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi,
rispettivamente,  per  gli  anni  1995, 1996 e 1997, l'accantonamento
relativo  al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1
miliardi,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro per
l'anno 1995.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.