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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  19-8-1995
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Art. 27

Misure per la ripresa dell'occupazione
1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza.
((Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400))
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2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2 le parole: "comma 1, primo periodo;" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, relativamente ai soggetti
promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;";
2) al comma 4 le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle
seguenti: "Con priorità per le finalità";
3) al comma 5 le parole: "comma 2" sono soppresse e le parole: "entro il 31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995"; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
b) all'articolo 6:
1) al comma 21, terzo periodo, le parole: ", prima della data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", prima del 30 giugno 1995,".
3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.