DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 240

Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 337 (in G.U. 16/08/1995, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  1.  Per consentire il migliore utilizzo, ((senza pregiudizio per le
ragioni  dei creditori,)) il commissario liquidatore individua i beni
patrimoniali  della  procedura unificata di cui all'articolo 1, comma
1,  rientranti  nella sfera di competenza delle amministrazioni dello
Stato  e  li  assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni
dalla  individuazione.  Per il medesimo fine, le apparecchiature e le
attrezzature  tecniche  e  scientifiche  utilizzate nella ricerca nei
settori  cartario,  grafico e cartotecnico sono ((devolute)) a titolo
gratuito  ad  enti  pubblici  operanti  nei  settori  suddetti che ne
facciano   richiesta.  ((Il  Ministero  del  tesoro,  a  liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni   interessate,  agli  enti  locali  territoriali,  o  a  loro
consorzi, che ne abbiano fatto richiesta)).
  2.  Il  personale dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate
cessa  dal  servizio  alla  data  del  31 luglio 1995 e, salvo quanto
previsto  dal  comma  7,  e'  iscritto,  a  domanda  da presentare al
commissario  liquidatore  entro  il  medesimo termine, con decorrenza
giuridica  ed  economica  dal  successivo 1 agosto, in un ruolo unico
transitorio,  posto  alle  dipendenze  dello  stesso  commissario; il
trattamento giuridico ed economico e' regolato dalle norme di legge e
contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.
  3. Il personale di cui al comma 2 e' inquadrato nel ruolo unico con
le  modalita'  e  secondo  le  tabelle  di  equiparazione che saranno
definite  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare  entro  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto;  il  trattamento  economico  nella  qualifica  di
inquadramento  e'  determinato  con  il  computo  dell'anzianita'  di
servizio posseduta nelle strutture di provenienza.
  4.  Nell'attesa  del  perfezionamento  del  trasferimento  previsto
dall'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513,
convertito,  con  moficazioni,  dalla  legge 28 ottobre 1994, n. 595,
sulla  base  di  intese  immediatamente  operative  stipulate  con le
amministrazioni  dello  Stato  interessate, il personale iscritto nel
ruolo  unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria
unificata,   e'   utilizzato   temporaneamente   presso  le  medesime
amministrazioni dello Stato.
  5.  Ai  fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si
applica ((l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29)).
  6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma
2,  e'  ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera
f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre  1994,  n.  595,  il  commissario  liquidatore ha facolta' di
predisporre, con le modalita' e secondo i criteri di cui all'articolo
5   del  decreto-legge  29  agosto  1994,  n.  516,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  1994, n. 598, un programma
residuale  di  prepensionamenti  di  anzianita',  con  onere a totale
carico  della gestione liquidatoria, per il personale gia' dipendente
dall'ENCC e dalle societa' controllate in possesso dei requisiti alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto; le relative domande
del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente
entro  il  15  luglio  1995  al  commissario liquidatore, che entro i
cinque  giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo
di duecento unita', e provvede ai conseguenti adempimenti.
  8.  I  rapporti  di  lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico
transitorio  di  cui al comma 2, nonche' quelli dei dipendenti le cui
domande  sono  accolte  e  trasmesse  agli  enti previdenziali per il
prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.