DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis.
              (Possibilita' di modifica delle aliquote
                     dell'ICI per l'anno 1995).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
4  del  decreto-legge  25  febbraio  1995,  n.48,  i  comuni  possono
deliberare   modifiche  alle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.
  2.  Per  l'anno  1995, il versamento di acconto di cui all'articolo
10,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e'
calcolato  in  relazione  alle  aliquote  vigenti  alla  data del ((1
gennaio    1995));    l'eventuale   compensazione   fra   l'ammontare
dell'imposta  conseguente  alle aliquote vigenti alla data predetta e
quella    relativa   all'applicazione   delle   aliquote   deliberate
successivamente   dal  comune,  e'  operata  in  sede  di  versamento
dell'imposta a saldo.