DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
                       Tasse automobilistiche 
  1.  Le  tasse  automobilistiche  di  qualsiasi  tipo,  erariali   e
regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il  31
dicembre 1994, ancorche' non sia  stato  ancora  notificato  processo
verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i
quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno  di
detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un  importo  pari  all'80
per cento del tributo nella misura prevista alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, ovvero di un  importo  pari  al  50  per
cento dell'ammontare dello stesso qualora  l'obbligazione  tributaria
sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione  nei
pubblici registri delle formalita' previste dalla legge e si provveda
a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto  di  cui
al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati  gia'  parzialmente
corrisposti, gli  stessi  si  scomputano  dagli  importi  di  cui  al
precedente periodo. 
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1  estingue  il  debito
per tributo,  soprattasse,  interessi  ed  accessori.  Il  debito  e'
parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. 
Non si fa luogo a rimborso di somme gia' corrisposte. 
  3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al  comma
1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995. 
  4. Le modalita' per il pagamento delle somme e le  modalita'  e  il
termine per la richiesta di  annotazione  di  cui  al  comma  1  sono
stabiliti con decreto del Ministro delle  finanze  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549)). 
  5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13  maggio  1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per  gli  autocaravan,  in
aggiunta alla tassa automobilistica, e'  dovuta  una  tassa  speciale
erariale per i seguenti importi:". La lettera  a)  del  comma  3  del
medesimo articolo 7 del decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  151,  e'
abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, e' abrogato. 
  5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
alla voce  n.  36),  dopo  la  parola:  "circolari"  e'  inserita  la
seguente: "pubbliche" e dopo le parole:  "della  radiodiffusioni"  e'
inserita la seguente: "pubbliche".