stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 43

Tasse automobilistiche
1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorché non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati già parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo.
Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.
3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995.
4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549))
.
5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato.
5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" è inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole: "della radiodiffusioni" è inserita la seguente: "pubbliche".