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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  26-10-1996
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Art. 19-bis

(Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni
dei redditi e nelle dichiarazioni IVA).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fono al
((30 giugno 1996))
da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il
((15 dicembre 1996))
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiaranti;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il
((30 giugno 1996))
ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il
((30 giugno 1996))
ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del
((30 giugno 1996))
;
f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali nono si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;
i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:
a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone;
c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi;
d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importo rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il
((30 giugno 1996))
al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del
((17 agosto 1996))
o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al
((30 giugno 1996))
, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del
((17 agosto 1996))
a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.(5)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. in legge 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che " Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996".