DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 19-bis.
          (Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni
               dei redditi e nelle dichiarazioni IVA).

  1.  Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti,  anche  se  connessi  all'esercizio  di facolta' diverse
dalle  opzioni,  che  non  rilevano  ai fini della determinazione del
reddito  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto commesse fono al ((30
giugno  1996))  da  soggetti  che  esercitano  arti  o  professioni o
attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle
disposizioni  in  essi  previste  possono  essere  definite  mediante
versamento  della  somma  di  cui  al  comma 5 sulla base di apposita
istanza  da  presentare  entro  il  ((15  dicembre 1996)) all'ufficio
dell'imposta  sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio
fiscale  alla  data  di  presentazione dell'istanza stessa. L'istanza
deve  essere  redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello
approvato  con  decreto  del  Ministero  delle finanze, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  maggio 1995; con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di trasmissione all'ufficio delle
imposte di uno degli esemplari.
  2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate
nel  primo  periodo  del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo
comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, nonche', per le
violazioni  indicate  nei  successivi commi. Le pene pecuniarie sono,
tuttavia,  applicabili  qualora  il  contribuente,  i  suoi eredi, il
rappresentante  legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti
diversi  dalle  persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di
fatto,  a  seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non
provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare
le  incompletezze  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento
della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento
si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e
la  soprattassa  pari alla meta' della somma non versata o versata in
meno.
  3. Sono considerate valide:
    a)  le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi
al  modello  approvato  con  decreto  del Ministero delle finanze, se
contengono  i dati e gli elementi necessari per la individuazione del
contribuente  e  del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei
redditi imponibili dichiaranti;
    b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  considerate omesse
perche'  pervenute  all'ufficio  competente  oltre i termini previsti
dalla  legge,  a  condizione che siano state presentate, ancorche' ad
ufficio incompetente, entro il ((30 giugno 1996)) ovvero a condizione
che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle
imposte  dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative
dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
    c)  le  dichiarazioni  dei  redditi  di  cui  alla lettera b) non
sottoscritte  in  violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8
del predetto decreto n. 600 del 1973;
    d)  le  dichiarazioni  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972  n.  633  considerate  omesse  ai sensi
dell'articolo  37  dello stesso decreto, a condizione che siano state
presentate,  ancorche'  ad ufficio incompetente, entro il ((30 giugno
1996))  ovvero  a  condizione  che,  entro i termini stabiliti, siano
stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che
vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.
  4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
    a)  dall'articolo  46,  primo  comma,  e  dall'articolo 47, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
    b)  dagli  articoli  46,  ultimo  comma,  e 47, ultimo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per  le  dichiarazioni  presentate e pervenute all'ufficio competente
con ritardo non superiore ad un mese;
    c)  dall'articolo  13,  secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre  1974,  n.  689,  per  la  mancata
presentazione   della   situazione   patrimoniale  in  allegato  alla
dichiarazione dei redditi;
    d)  dagli  articoli  93  e  94  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per
le  ipotesi  di  versamenti di somme al concessionario incompetente e
per  le  ipotesi  di incompletezza della distinta di versamento o del
documento di conto corrente postale;
    e)  dall'articolo  43,  commi  primo  e  terzo,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che
le dichiarazioni siano state presentate entro la data del ((30 giugno
1996));
    f)  dall'articolo  7,  secondo, terzo e quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni
per  le  quali  nono si applicano le pene pecuniarie non si computano
agli  effetti  del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
    g)  dall'articolo  8  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   limitatamente  alle
infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di
emissione  della  stessa  con indicazione del corrispettivo in misura
inferiore a quella reale;
    h)   dall'articolo   2  della  legge  26  gennaio  1983,  n.  18,
limitatamente  alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione
dello  scontrino  fiscale o di emissione dello stesso con indicazione
del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;
    i)  dall'articolo  45 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, limitatamente
alle  infrazioni  diverse  da  quelle  di  omessa presentazione degli
elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
  5.  Per  ciascuno  dei  periodi  di imposta a cui si riferiscono le
violazioni  indicate  al comma 1 e' dovuta, con la loro estinzione ad
ogni effetto, la somma:
    a)  di  lire  1.000.000  per  le persone fisiche, per le societa'
semplici e per gli enti non commerciali;
    b) di lire 1.500.000 per le societa' commerciali di persone;
    c)  di  lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per gli enti
commerciali  aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come
risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi;
    d)  di  lire  5.000.000  per  le  societa'  di  capitali  ed enti
commerciali  aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come
risultante   dall'ultimo  bilancio  approvato,  superiore  a  lire  5
miliardi,  nonche'  per  le  societa'  diverse  da quelle di cui alle
lettere  precedenti  non  residenti  e con stabile organizzazione nel
territorio  dello  Stato,  indipendentemente dal capitale sociale. La
somma  deve  essere  versata  entro  la  stessa data di presentazione
dell'istanza  ovvero,  a  richiesta del contribuente, in quattro rate
costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a
quello  di  presentazione  dell'istanza  e  le  altre rispettivamente
l'ultimo  giorno  del  sesto,  nono e dodicesimo mese successivi alla
presentazione dell'istanza. La rateizzazione puo' essere richiesta se
l'importo  complessivo  supera  i tre milioni di lire e sugli importo
rateizzati  sono  dovuti  gli interessi nella misura del 10 per cento
annuo.
  5-bis.  Le  sanzioni  amministrative  previste dall'articolo 44 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive   modificazioni,   e  dall'articolo  92  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  non  si  applicano  ai  contribuenti  e  ai sostituti
d'imposta  che  hanno  provveduto  entro  il  ((30  giugno  1996)) al
pagamento   delle  imposte  o  delle  ritenute  dovute  a  tale  data
risultanti  dalle  dichiarazioni  annuali  e  dalle  dichiarazioni  o
liquidazioni  periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai
periodi  di  imposta  il  cui  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su
istanza  degli  interessati  gli uffici delle imposte provvedono allo
sgravio  delle  soprattasse  iscritte  a ruolo non ancora pagate alla
data  del ((17 agosto 1996)) o al rimborso di quelle pagate a partire
dalla  data  medesima.  Se  le imposte e le ritenute non versate sono
state  iscritte in ruoli emessi al ((30 giugno 1996)), la soprattassa
non  e'  dovuta  limitatamente alle rate non ancora scadute alla data
del  ((17 agosto 1996)) a condizione che le imposte e le ritenute non
versate  iscritte  a  ruolo  siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo.
  6.   I   giudizi   relativi  alle  violazioni  previste  nei  commi
precedenti,  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, sono sospesi.
  7.  Gli  uffici  competenti  devono  trasmettere  alle  commissioni
tributarie,  entro  il  semestre  successivo  a  quello di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  un  elenco  cumulativo  contenente
l'indicazione  delle  parti  e  dell'oggetto della controversia quali
risultano dalla copia del ricorso nonche' l'attestazione che e' stato
adempiuto  alla  richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o
che  l'ufficio  medesimo  non  ha  inteso formularla. Le commissioni,
esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
  8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma
dell'articolo   12   della   legge  12  novembre  1976,  n.  751.  Le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  conferimento delle deleghe, di
rilascio  delle  attestazioni  da  parte  delle  aziende di credito e
dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni delegate,
nonche'  quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione
dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i
relativi  controlli  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle
finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.(5)
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla
L.  in  legge  8  agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 11-bis,
comma  1)  che  "  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 19-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo  1995,  n. 85, e successive modificazioni, si
applicano  alle irregolarita', alle infrazioni e alle inosservanze di
obblighi  o  adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze
ed  i  relativi  versamenti  devono  essere  effettuati  entro  il 15
dicembre 1996".