DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
                    Modificazioni aliquote accise
  1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
    a)  benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L.
1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
    b)  benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710
00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri;
    c)  petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00
55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri;
    d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L.
747.470 per 1000 litri;
    e)  gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19
00)  per  autotrazione  da  L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per
combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg.
  2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo
di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del
decreto-legge   30   settembre   1994,   n.   564,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal
13 al 30 per cento dell'aliquota normale.
  3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti
gia'  immessi  in  consumo  e che, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  posseduti  dagli  esercenti depositi di oli
minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma
2  si  applica  anche  alle quantita' di gasolio giacenti alla stessa
data  presso  i  depositi  per  la  vendita  all'ingrosso  e presso i
depositi  per  la  diretta  somministrazione al dettaglio di prodotti
agevolati  per  uso  agricolo.  Si  applicano  le  disposizioni degli
articoli  9  e  10,  come  sostituito  dall'articolo 2 della legge 26
dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
  4.   Le  aliquote  dell'imposta  di  consumo  sul  gas  metano  per
combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
    a)   usi   domestici   di   cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37
del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
    b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri
cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
    c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
  5.  Per  i  consumi  di  gas metano effettuati nei territori di cui
all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:
    a)  da  L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del
comma 4;
    b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
  6.  Le  aliquote  dell'imposta  erariale  sul  consumo dell'energia
elettrica  sono  stabilite,  per ogni KWH di energia impiegata, nelle
seguenti misure:
    a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi
di  energia  elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli
utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due
scaglioni  mensili  di  consumo  di  cui  alla  tabella A-2, punto 1,
lettera  a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del
CIP sono esenti dall'imposta;
    b)  L.  4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per
l'ulteriore  consumo  mensile,  per  qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi   dall'abitazione.  E'  soppresso  il  trattamento  agevolato
previsto    per    i   consumi   di   energia   elettrica   esonerati
dall'applicazione del sovrapprezzo termico ((...)).
  7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione
della  giunta  del  CIP,  citata  nel  comma  6,  lettera  a), per la
determinazione  dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici,
con  potenza  impegnata  fino  a  3 KW, effettuate nell'abitazione di
residenza  anagrafica  dell'utente, quando il consumo mensile risulti
superiore  ai  limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220
KWH  per  quelle  oltre  1,5  e  fino  a  3 KW, valgono anche ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  erariale di consumo e delle relative
addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali
((sono versate direttamente ai comuni)).
  8.  L'aliquota  d'imposta  stabilita  nel  comma  6, lettera a), si
applica  a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle
stabilite  nei  commi  4,  5  e 6, lettera b), si applicano a partire
dalle  fatturazioni  emesse  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto,  limitatamente  ai  consumi  attribuibili, su base
giornaliera,  al  periodo  successivo alla data di applicazione delle
predette  aliquote,  considerando costante il consumo nel periodo. Lo
stesso  criterio  si  applica  anche  per  individuare  i  consumi da
assoggettare  alla  nuova  imposizione  da  parte  delle  aziende non
distributrici di energia elettrica.
  9.  L'imposta  di consumo sugli oli lubrificanti e' aumentata da L.
1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata.