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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2024)
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Testo in vigore dal:  18-5-1999
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Art. 17

Modificazioni aliquote accise
1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri;
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri;
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;
e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg.
2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.
3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantità di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:
a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e
b) del comma 4;
b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:
a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;
b) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico
((...))
.
7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 KW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220 KWH per quelle oltre 1,5 e fino a 3 KW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali
((sono versate direttamente ai comuni))
.
8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica.
9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata.