DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
                         Costruzioni rurali
  1.  Il  numero  21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso
abitativo  del  proprietario  del  terreno  o  di  altri addetti alle
coltivazioni  dello  stesso  o  all'allevamento del bestiame ((e alle
attivita'  connesse)),  cedute da imprese costruttrici, ancorche' non
ultimate,  purche'  permanga  l'originaria  destinazione,  sempre che
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed
e),  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"
  ((1-bis.  All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni
dalla data di entrata di vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995":
    b)  al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995",
    c)  al  comma  5,  primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono
sostituite  dalle  seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";
    d)  al  comma  5,  alla  fine  del  terzo periodo, le parole: "31
dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";
    e)  al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti "31 marzo 1995")).