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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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Art. 14

Costruzioni rurali
1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame
((e alle attività connesse))
, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"
((1-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995":
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995",
c) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 1995"))