stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  9-2-1995

Art. 4

Disposizioni in materia di agevolazioni
alle attività produttive
1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1 marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.
4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.
5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.
8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.
9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.
11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.