DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 9-2-1995
                              Art. 18.
                 Attivita' del FORMEZ e della SVIMEZ

  1.  Alla  realizzazione  del  progetto  strategico di formazione di
quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29
marzo  1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta
in  data  7  dicembre  1990  e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di
formazione  e  studi  -  FORMEZ,  che subentra nei rapporti giuridici
attivi  e  passivi  a  tale  riguardo  riferibili al Consorzio per la
riqualificazione  delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito
il 26 marzo 1991.
  2.  Il  Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e
definisce   il   finanziamento  del  progetto,  con  l'obiettivo  del
contenimento  delle  spese,  e  i  vincoli  relativi al finanziamento
comunitario  di  una  parte  degli  interventi.  Il  Ministro  per la
funzione   pubblica   riferisce  al  Parlamento  sull'attuazione  del
presente  articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  A  parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma
1,  lettera  e),  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono
trasferite  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le  funzioni
relative  ai  soli progetti gia' affidati dalla soppressa Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione
organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi
-  FORMEZ;  la gestione di tali progetti e' affidata al FORMEZ che vi
provvede  in  conformita'  ai  propri  compiti  istituzionali ed agli
indirizzi  del  Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce
il  finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle
spese  e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte
degli   interventi;   le   eventuali   economie  di  spesa  derivanti
dall'applicazione  del  presente  comma  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del  tesoro,  al  Fondo  di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito dal presente
decreto,   a  carico  del  quale  sono  considerate  anche  le  somme
necessarie  per  il  funzionamento  del  FORMEZ.  Sono  trasferiti al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
tutti  gli  altri  progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare
all'entrata  del bilancio dello Stato le somme, gia' conferite per la
loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro
del  tesoro,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.
  4.  Ferme  restando  le  proprie finalita' istituzionali, il FORMEZ
puo'  essere  destinatario  di  finanziamenti nazionali e dell'Unione
europea,  il  cui  utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi
alle  esigenze  di  funzionamento,  sara' disciplinato, sulla base di
apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
  5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle
aree  economicamente  depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, delle attivita' di studio e di ricerca dell'Associazione
per   lo   sviluppo  dell'industria  nel  Mezzogiorno  -  SVIMEZ,  e'
confermato,  per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3
miliardi    previsto,    in    favore   dell'Associazione   predetta,
dall'articolo  17,  comma 10, della legge 1 marzo 1986, n. 64, cui si
provvede  a carico delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
19,  comma  5,  del  medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come
sostituito dall'articolo 3.