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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  31-1-1995

Art. 2

Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.
1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.
3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.
4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro.
La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.
6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: "nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1".