DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 332

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1994, n. 474 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 15-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                      Altre clausole statutarie 

 
  1.  ((Le  societa'  operanti  nei  settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni
e degli altri pubblici servizi)), nonche'  le  banche  e  le  imprese
assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o
da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono  introdurre
nello statuto un limite massimo di possesso azionario non  superiore,
((per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia  e  degli
altri pubblici servizi)), al cinque per cento,  riferito  al  singolo
socio, al suo nucleo familiare,  comprendente  il  socio  stesso,  il
coniuge non separato legalmente e i figli minori,  ed  al  gruppo  di
appartenenza: per tale intendendosi il  soggetto,  anche  non  avente
forma societaria, che esercita il controllo, le societa'  controllate
e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche'  le
societa' collegate; il  limite  riguarda  altresi'  i  soggetti  che,
direttamente o indirettamente, anche  tramite  controllate,  societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi
relativi all'esercizio del diritto di  voto  o  al  trasferimento  di
azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  come
sostituito  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  del  presente
decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o  patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle  azioni  con
diritto di voto se si tratta di societa'  quotate,  o  il  venti  per
cento se si tratta di societa' non quotate. 
  2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da  quelle
detenute dallo Stato, da  enti  pubblici  o  da  soggetti  da  questi
controllati, il superamento del limite di cui  al  comma  1  comporta
divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti  aventi
contenuto   diverso   da   quello   patrimoniale,   attinenti    alle
partecipazioni  eccedenti  il  limite  stesso.  Alla   partecipazione
eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano per un  periodo  di  tre  anni
dalla stessa data. 
  3. Le clausole statutarie introdotte  ai  sensi  del  comma  1  del
presente articolo, nonche' quelle introdotte al fine di assicurare la
tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate  per  un
periodo  di  tre  anni  dall'iscrizione   delle   relative   delibere
assembleari. La clausola che prevede un  limite  di  possesso  decade
comunque allorche' il limite sia superato per effetto  di  un'offerta
pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a detenere, a
seguito   dell'offerta,   una   partecipazione   almeno    pari    al
settantacinque per cento del  capitale  con  diritto  di  voto  nelle
deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli  amministratori
o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.