DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
  1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito
dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la  Cassa
per il credito alle  imprese  artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa  e'
incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno  1995.  Tale
somma e' soggetta a gestione separata. 
  2. Le  disponibilita'  di  cui  al  comma  1  sono  destinate  alla
corresponsione  di  contributi  agli  interessi   sui   finanziamenti
concessi dalle  banche  alle  imprese  artigiane  aventi  sede  nelle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1,  dichiarate  danneggiate  per
effetto delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e  degli  eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. (4) 
  3. I finanziamenti di cui al comma 2  devono  essere  destinati  al
ripristino  anche  migliorativo  degli  impianti  e  delle  strutture
aziendali, purche' entro il limite del valore dei  beni  danneggiati,
nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita'
differenti da quella esercitata alla data del  4  novembre  1994.  La
durata  di  detti  finanziamenti  non  puo'  superare   dieci   anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di
un periodo massimo di rimborso di otto  anni.  I  finanziamenti  sono
concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo  miliardo
di spesa e in misura non  superiore  al  75  per  cento  della  spesa
eccedente fino a lire 3 miliardi. 
  4. Il tasso di interesse a carico delle  imprese  beneficiarie  dei
finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al  tre  per  cento
nominale annuo posticipato a decorrere  dall'inizio  del  periodo  di
ammortamento  del  finanziamento.  Nel  periodo  di   preammortamento
l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1. 
  5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a  ridurre
al 3 per cento annuo il tasso  di  interesse  dovuto  dalle  predette
imprese sui finanziamenti  accordati  dalle  banche  con  i  prestiti
concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito  alle  imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma  1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi
della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il  credito
alle  imprese  artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa  sono  estesi   ai
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi  2,
3 e 5 del presente articolo. Per  gli  interventi  del  Fondo  nessun
onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al
presente comma la natura della garanzia del Fondo e'  trasformata  da
sussidiaria a sostitutiva e la  misura  del  relativo  intervento  e'
fissata al 100 per cento della perdita che le  banche  dimostrino  di
aver  sofferto.  La  concessione  della   garanzia   sostitutiva   e'
deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in
conto interessi di cui al comma 2. 
  PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. Avviate le procedure
di riscossione coattiva  del  credito,  le  banche  possono  chiedere
l'intervento della garanzia del  Fondo,  che  assicura  la  copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per  cento;  la  restante
parte della garanzia e' conguagliata alla  chiusura  delle  procedure
stesse. 
  7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile  fino  al  cento
per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive
e consortili. 
  7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente  articolo
si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti  anche  gia  ammessi   agli
interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma  6,
previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo  quanto
precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del  presente  decreto-legge.
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2  e  3  del
presente decreto-legge, siano assistiti da  garanzie  rilasciate  dai
confidi,  l'  intervento  del  Fondo  centrale  di   garanzia   resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. (7) ((12)) 
    
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11,  comma  5-ter)
che le provvidenze previste dal presente articolo, devono  intendersi
riferite ai danni verificatisi per effetto degli  eventi  alluvionali
della prima decade del novembre  1994  sull'intero  territorio  delle
regioni individuate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
264 dell'11 novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  26  febbraio  2007,  n.  17,  ha  disposto   (con   l'art.
3-quinquies, comma 1) che i termini  per  accedere  ai  finanziamenti
agevolati di cui al presente articolo, anche a  favore  dei  soggetti
che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19  ottobre
2004,  sono  ulteriormente  prorogati  fino  ad   esaurimento   delle
disponibilita' finanziarie assegnate.