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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  27-2-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. (4)
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del presente decreto-legge.
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l' intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. (7)
((12))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) che i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.