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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  27-2-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1995, n. 364, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 438.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del presente decreto-legge.
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. (3) (7)
((12))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 1995, n. 265 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che le provvidenze previste dal suddetto articolo, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui al suddetto articolo, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) che i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.