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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12.
Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi
((e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione))
. (4)
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino ai 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.
4.L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.
6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995".